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In questa pagina trovi le principali domande e risposte (Faq) utili sulla tua fornitura di Energia Elettrica e Gas. Per qualsiasi dubbio non esitare a contattare il nostro Servizio Clienti.

Quando è necessario chiamare il distributore?
(Energia Elettrica e Gas)

Qualora il cliente abbia la necessità o l’urgenza di segnalare un guasto, un malfunzionamento di natura tecnica o una situazione di pericolo (ad esempio la caduta cavi elettrici, l’odore gas metano o la rottura di una tubazione del metano fino al contatore), potrà rivolgersi al distributore territorialmente competente al fine di inoltrare la segnalazione e/o di richiederne l’intervento.
A seconda della tipologia di fornitura, il cliente può segnalare all’impresa guasti elettrici o richiedere lo svolgimento dell’attività di pronto intervento afferenti all’utenza di gas naturale.

In che cosa consiste la segnalazione di un guasto elettrico? Come e quando si può effettuare?
(Energia Elettrica)

In caso di emergenza o di guasto al contatore e/o alla rete elettrica, il cliente è tenuto a contattare direttamente il distributore territorialmente competente.
Il recapito dell’impresa distributrice è disponibile nella sezione dedicata alla segnalazione guasti della bolletta, dove viene indicato il numero da contattare.
Nel caso in cui il contatore non sia guasto ma il cliente si trovi comunque nel dubbio che lo stesso non funzioni in modo corretto, sarà invece possibile che lo stesso ne richieda la relativa verifica secondo le modalità espressamente previste dalla normativa vigente.

In che cosa consiste il pronto intervento gas? Come e quando si può richiedere? Qual è il tempo massimo di arrivo del personale tecnico?
(Gas)

Il pronto intervento gas formalmente è definito come l’insieme di azioni volte ad assicurare e/o ripristinare tempestivamente la sicurezza e, laddove tecnicamente possibile, la continuità del servizio di distribuzione gas, in occasione del verificarsi di anomalie sull’impianto di distribuzione o la sicurezza in caso di dispersioni di gas a valle del punto di riconsegna.
Può essere richiesto chiamando il numero telefonico di pronto intervento reperibile sulla propria bolletta e sul sito Internet dell'impresa distributrice territorialmente competente.
Il servizio è gratuito e attivo 24 ore su 24.
La richiesta può essere avanzata nel caso in cui si verifichi una delle seguenti circostanze: dispersione di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura; interruzione della fornitura di gas; irregolarità della fornitura di gas; danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura, in assenza di dispersioni; dispersione di gas a valle del punto di riconsegna e sulla eventuale parte di impianto di derivazione di utenza che non è gestita dall'impresa distributrice né è di proprietà di quest'ultima, anche da parte di chi non è titolare del punto di prelievo stesso.
Il personale incaricato deve presentarsi sul luogo di chiamata al massimo entro 60 minuti dall'inizio della chiamata telefonica, ovvero dall'inizio della risposta.

Come si può chiedere la verifica del funzionamento del contatore e da chi viene effettuata? Entro quanto tempo deve essere comunicato al cliente l’esito della verifica del contatore e quali possono essere le conseguenze dell’accertamento?
(Energia Elettrica e Gas)

Il cliente che nutre dei dubbi in merito al corretto funzionamento del contatore, può richiedere una verifica del contatore al suo venditore, secondo le modalità previste dallo stesso.
Il fornitore informa il cliente dei costi che eventualmente dovrà sostenere e, una volta ricevuta conferma del cliente della volontà di procedere, trasmette la richiesta al distributore entro 2 giorni lavorativi. La verifica del funzionamento del contatore viene effettuata dal distributore secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente; nel caso di contatore di gas naturale, l’accertamento potrà avvenire, previo appuntamento con il cliente, nel luogo dove è installato il contatore oppure presso un laboratorio qualificato.
Le tempistiche di comunicazione dell’esito della verifica da parte del distributore territorialmente competente variano a seconda della tipologia di fornitura esaminata.
Per l’energia elettrica, al termine degli accertamenti, il distributore dovrà trasmettere l'esito al venditore entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dello stesso; il fornitore avrà a sua volta 2 giorni lavorativi per comunicarne l'esito al cliente finale.
Qualora la procedura conduca all'accertamento di errori superiori ai limiti ammissibili fissati dalla normativa vigente o del non corretto funzionamento dell'orologio/calendario, il distributore comunica al cliente, insieme all'esito della verifica, la data prevista per la sostituzione del contatore, che deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'esito della verifica.
Qualora l’accertamento verta su un contatore di gas naturale, il distributore sarà invece tenuto a mettere a disposizione del venditore il relativo resoconto entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
In ogni caso, se da un controllo svolto dal distributore, oppure in seguito a richiesta di verifica del contatore da parte del cliente, vengano accertati errori superiori ai limiti ammissibili dalla normativa vigente, il distributore dovrà ricostruire i consumi registrati erroneamente.

Il distributore può decidere di sostituire il contatore?
(Energia Elettrica e Gas)

Il distributore può sostituire il contatore per eseguirne la verifica, qualora lo stesso dovesse risultare vetusto secondo le norme tecniche vigenti o a seguito di chiamate per guasti elettrici e per pronto intervento

Cos'è il mercato libero?

Da alcuni anni in Italia, come nel resto dei Paesi dell'Unione europea, ogni consumatore può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas naturale per le proprie necessità.
Chi esercita questo diritto entra nel mercato libero, dove è il cliente a decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarlo, scegliendo l'offerta che ritiene più interessante e conveniente.

Come attivo un nuovo contratto?

Per attivare un nuovo contratto basta sottoscrivere la proposta di fornitura Gas and Power Srl. Per sottoscrivere il contratto via web, visita la sezione del sito dedicata alle offerte domestiche e alle offerte business, oppure chiama il nostro Numero Verde 800 984 400 (da rete fissa) o il numero 035 28 19 299 (da rete mobile), da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Quanto tempo serve per passare dal vecchio al nuovo fornitore?

Per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi.
I cambi venditore vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese; se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese. Ad esempio, per ottenere il cambio venditore l'1 febbraio, il venditore entrante deve attivare la procedura di switching entro il 10 gennaio; se questo termine viene superato, lo switching slitterà all'1 marzo.
Per i clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso gli uffici o uno sportello del venditore entrante, questi deve attivare la procedura di switching solo dopo che siano trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento, a meno che il cliente non richieda di dare corso alla stessa prima della scadenza di tale termine.
La data prevista per il passaggio deve essere indicata nel contratto di fornitura concluso con il nuovo venditore.

Quanto costa passare ad ABenergie® di Gas and Power Srl?

Passare ad ABenergie® di Gas and Power Srl è semplice e gratuito.

Come bisogna procedere in caso di ripensamento?

Per i clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso gli uffici o uno sportello del venditore entrante, questi deve attivare la procedura di switching solo dopo che siano trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento, a meno che il cliente non richieda di dare corso alla stessa prima della scadenza di tale termine.

Come si fa a cambiare fornitore?

Dopo aver scelto, tra le diverse offerte disponibili, quella più adatta alle proprie esigenze, è sufficiente stipulare il nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello precedente. Sarà il nuovo venditore ad attivare la procedura di cambio venditore (switching) e cessazione del vecchio contratto (recesso)

Cambiare fornitore ha un costo?

No, il cambio fornitore è gratuito.

Cambiando fornitore sono previste delle modifiche al contatore di casa?

No, il cambio venditore non comporta interruzioni del servizio né interventi tecnici sul contatore o sugli impianti.

Cambiando fornitore è possibile subire delle interruzioni di fornitura di energia elettrica?

No, durante il passaggio ad un nuovo fornitore l'erogazione di energia elettrica non potrà mai essere interrotta, come stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Quanto tempo serve per passare dal vecchio al nuovo venditore?

Per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi. I cambi venditore vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese; se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese. Ad esempio, per ottenere il cambio venditore l'1 febbraio, il venditore entrante deve attivare la procedura di switching entro il 10 gennaio; se questo termine viene superato, lo switching slitterà all'1 marzo.
Per i clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso gli uffici o uno sportello del venditore entrante, questi deve attivare la procedura di switching solo dopo che siano trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento, a meno che il cliente non richieda di dare corso alla stessa prima della scadenza di tale termine.
La data prevista per il passaggio deve essere indicata nel contratto di fornitura concluso con il nuovo venditore.

Cambiando fornitore, chi effettua le riparazioni a guasti al contatore o agli impianti?

Il Distributore locale rimane sempre il proprietario degli impianti, per cui è l'unico soggetto cui spetta effettuare riparazioni o ripristini. Il numero di telefono cui fare riferimento resta invariato, perché è sempre quello del Distributore locale.

Sono previsti dei costi per le richieste di singole prestazione e/o operazioni avanzate al distributore competente dal fornitore per mio conto?

Sì, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano tra le richieste al distributore le seguenti singole prestazioni e/o operazioni:

  • voltura gas, subentro gas, nuova attivazione energia e/o gas, nuova connessione, variazione di potenza, variazione di pressione, spostamento del contatore energia e/o gas, spostamento del gruppo di misura e/o comunque degli impianti di fornitura di energia elettrica e/o gas, verifica del funzionamento del contatore energia e/o gas, degli impianti e del gruppo di misura di un PDP già attivo.

Precisamente, in aggiunta al pagamento dei corrispettivi di competenza del distributore locale previste per le singole prestazioni contenute anche nell’Allegato C della Delibera ARERA 199/2011 e ss.mm.ii (tale corrispettivo sarà esposto nella relativa fattura con la dicitura “diritto fisso contrattuale”), il Cliente riconoscerà al fornitore, per la gestione di ciascuna pratica per ogni singola richiesta inviata per il suo tramite al distributore locale competente, un corrispettivo quale contributo in quota fissa pari ad € 73,00 (settantatre/00) oltre IVA di legge. Tale corrispettivo sarà esposto nella relativa fattura con la dicitura “diritti fissi venditore”.

Per la sola operazione di disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, quest’ultimo riconoscerà al fornitore, quale corrispettivo per la gestione della singola richiesta inviata per il suo tramite al distributore locale competente, un contributo in quota fissa pari ad € 23,00 (ventitre/00) oltre IVA di legge.


VOLTURA (Energia Elettrica e Gas naturale)

 

Che cosa è una voltura?

La voltura è la variazione della titolarità di una fornitura da un cliente ad un altro con il medesimo venditore con il quale è possibile negoziare anche nuove condizioni contrattuali, senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica e di gas.

La voltura non va confusa con il subentro, che è la richiesta di attivazione di una fornitura di gas o energia elettrica disattivata.

Come richiedo una voltura?

Puoi richiedere la voltura di una fornitura - elettrica o gas – contattando il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 984 400 (da rete fissa) oppure al +39 035 2819299 (da mobile) oppure via email scrivendo a servizioclienti@abenergie.it.

Quanto costa una voltura?

Per le forniture elettriche, è prevista la corresponsione di un corrispettivo commerciale per costi di gestione a favore del fornitore pari ad € 73,00 (settantatre/00) oltre IVA di legge. Nessun contributo a copertura degli oneri amministrativi è dovuto ai distributori.

 

Per le forniture di gas, è prevista la corresponsione degli importi di seguito descritti:

  • contributo per il distributore variabile ed indicato nel prezziario che ciascun distributore pubblica sul proprio sito internet;
  • un corrispettivo commerciale per costi di gestione a favore del fornitore pari ad € 73,00 (settantatre/00) oltre IVA di legge.

 

Gli importi saranno addebitati direttamente nella prima bolletta utile.

 

Quali documentazioni ed informazioni occorrono per richiedere una voltura?

Per chiedere una voltura dovrai fornire:

  • Il Nome e Cognome o la Denominazione/Ragione sociale dell’intestatario della fornitura ed il relativo Codice Fiscale o la Partita Iva;
  • Il POD (per la fornitura elettrica) o il PDR (per la fornitura del gas)
  • Il Recapito telefonico e l’eventuale indirizzo email dell’intestatario della fornitura.

In caso di fornitura gas è indispensabile la lettura del contatore.

NB: Per la valida conclusione del contratto, per l’uso domestico, insieme alla documentazione contrattuale riceverai un modulo che dovrai compilare per dichiarare il titolo in base al quale possiedi, detieni o utilizzi l’immobile a cui si riferisce la fornitura. Dovrai poi inviarlo insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità (DL Casa 28 marzo 2014 n. 47).

 

Quanto tempo ci vuole per volturare la fornitura di energia elettrica o gas?

I tempi di evasione della richiesta di voltura sono stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

La pratica viene inoltrata al Distributore entro 2 giorni dalla ricezione della documentazione completa, correttamente compilata e sottoscritta ed evasa dal Distributore, in caso di ammissibilità, entro i termini previsti dalla normativa di settore.

 

Durante la voltura posso modificare la potenza e tensione del contratto elettrico?

Durante la voltura non è possibile modificare la potenza/tensione del tuo contatore. È comunque possibile richiedere la modifica della potenza/tensione in una fase successiva, dopo che la voltura è andata a buon fine.

 

SUBENTRO (Energia Elettrica e Gas naturale)

 

Cos'è il subentro?

Il Subentro è la richiesta di attivazione di una fornitura di gas o energia elettrica disattivata.

Il Subentro non va confuso con la voltura, che è la variazione dell’intestazione del contratto di una fornitura ancora attiva, di energia elettrica o gas.

 

Come richiedo un subentro?

Puoi richiedere il subentro di una fornitura - elettrica o gas – contattando il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 984 400 (da rete fissa) oppure al +39 035 2819299 (da mobile) oppure via email scrivendo a servizioclienti@abenergie.it.

 

Quanto costa un subentro?

Per le forniture elettriche, è prevista la corresponsione di un corrispettivo commerciale per costi di gestione a favore del fornitore pari ad € 73,00 (settantatre/00) oltre IVA di legge. Nessun contributo a copertura degli oneri amministrativi è dovuto ai distributori.

 

Per le forniture di gas, è prevista la corresponsione degli importi di seguito descritti:

  • contributo di attivazione del contatore per il distributore variabile da € 30 a € 45 IVA esclusa, a seconda della tipologia di contatore da riaprire e del distributore territorialmente competente; in caso di subentro, se l'impianto di utenza è stato modificato o trasformato, il distributore addebita al venditore anche il costo della verifica documentale relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza dell'impianto, che per le utenze domestiche (impianti con portata termica complessiva fino a 35 kW) è pari a € 47 al netto delle imposte.
  • un corrispettivo commerciale per costi di gestione a favore del fornitore pari ad € 73,00 (settantatre/00) oltre IVA di legge.

Gli importi saranno addebitati direttamente nella prima bolletta utile.

 

Quali documenti ed informazioni occorrono per chiedere un subentro?

Per chiedere un Subentro dovrai fornire:

  • Il Nome e Cognome o la Denominazione/Ragione sociale dell’intestatario della fornitura ed il relativo Codice Fiscale o la Partita Iva;
  • Il POD (per la fornitura elettrica) o il PDR (per la fornitura del gas)
  • Il Recapito telefonico e l’eventuale indirizzo email dell’intestatario della fornitura.

NB: Per la valida conclusione del contratto, per l’uso domestico, insieme alla documentazione contrattuale riceverai un modulo che dovrai compilare per dichiarare il titolo in base al quale possiedi, detieni o utilizzi l’immobile a cui si riferisce la fornitura.

Dovrai poi rispedirlo insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità (DL Casa 28 marzo 2014 n. 47).

 

Quali sono le tempistiche per riattivare la fornitura? 

 

Per le forniture elettriche

La richiesta di attivazione presentata ad ABenergie® di Gas and Power Srl, se completa, correttamente compilata e sottoscritta, viene trasmessa da quest’ultima entro 2 giorni lavorativi al distributore, che deve attivare la fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Per contatori di tipo tradizionale la prestazione viene eseguita togliendo i sigilli al contatore stesso; per contatori di tipo elettronico, l'attivazione avviene generalmente in modo telematico con un comando inviato dalla centrale di telecontrollo (senza necessità di intervento in loco da parte del personale tecnico).

 

Per le forniture di gas

La richiesta di attivazione presentata ad ABenergie® di Gas and Power Srl, se completa, correttamente compilata e sottoscritta, viene trasmessa al distributore entro due giorni lavorativi. Il distributore, a sua volta, dovrà attivare la fornitura entro 10 giorni lavorativi. Se l'impianto di utenza è stato modificato (per operazioni di ampliamento o manutenzione straordinaria) o trasformato (se in precedenza era alimentato con altro tipo di gas), ABenergie® di Gas and Power Srl  ti chiederà la documentazione che serve al distributore per verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza dell'impianto, e il tempo a disposizione per il distributore per l'attivazione della fornitura si calcola da quando questi riceve tutta la documentazione relativa alla sicurezza dell'impianto prevista dalla normativa.

 

NUOVA ATTIVAZIONE  (Energia Elettrica)

 

Cos’è la nuova attivazione?

È l'operazione necessaria per ottenere la fornitura di energia elettrica per far funzionare l'impianto elettrico del cliente finale. Si richiede al venditore e viene realizzata solo dopo l'allacciamento alla rete e la stipula di un contratto di fornitura.

 

Come richiedo una nuova attivazione?

Puoi richiedere la nuova attivazione di una fornitura - elettrica o gas – contattando il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 984 400 (da rete fissa) oppure al +39 035 2819299 (da mobile) oppure via email scrivendo a servizioclienti@abenergie.it.

 

Quanto costa la nuova attivazione?

Per l’esecuzione dell’operazione di nuova attivazione, è prevista la corresponsione degli importi di seguito descritti:

  • un contributo di attivazione per il distributore pari ad € 25,88 (venticinque/88) oltre IVA di legge (tariffa per l’anno 2023 stabilita da ARERA e soggetta a revisione annuale). Questo onere in quota fissa è stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con revisione annuale;
  • un corrispettivo commerciale per costi di gestione a favore del fornitore pari ad € 73,00 (settantatre/00) oltre IVA di legge

 

Quali documenti e informazioni occorrono?

Al momento della richiesta, oltre ai tuoi dati personali e a quelli dell’abitazione, dovrai fornire il POD, ossia il codice identificativo del tuo contatore. Il codice POD è composto da lettere e numeri per un totale di 14 o 15 caratteri e inizia sempre per “IT”. Puoi trovare il POD direttamente sul display del contatore elettronico (clicca il tasto per visualizzarlo). Alcuni distributori non mostrano direttamente il POD completo, ma solo il numero cliente (un codice numerico a 8 o 9 cifre). Puoi ricostruire il POD in questo modo: IT + codice a 3 cifre del distributore + E + numero cliente. Ad esempio, se il tuo numero cliente fosse 12345678 e il tuo distributore fosse E-distribuzione (codice 001), allora il tuo POD sarà IT 001 E 1234567. Puoi trovare il codice a 3 cifre del tuo distributore a questo link https://download.terna.it/terna/0000/0380/15.pdf

NB Per la valida conclusione del contratto, per l’uso domestico, insieme alla documentazione contrattuale riceverai un modulo che dovrai compilare per dichiarare il titolo in base al quale possiedi, detieni o utilizzi l’immobile a cui si riferisce la fornitura.

Dovrai poi rispedirlo insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità (DL Casa 28 marzo 2014 n. 47).

 

Quali sono le tempistiche per attivare il contatore della luce?

La richiesta di attivazione presentata al venditore deve essere da questi trasmessa entro 2 giorni lavorativi al distributore, che deve attivare la fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Per contatori di tipo tradizionale la prestazione viene eseguita togliendo i sigilli al contatore stesso; per contatori di tipo elettronico, l'attivazione avviene generalmente in modo telematico con un comando inviato dalla centrale di telecontrollo (senza necessità di intervento in loco da parte del personale tecnico).

 

NUOVA CONNESSIONE (Energia Elettrica)

 

Che cosa la nuova connessione o allacciamento?

L'allacciamento, o connessione, è l'operazione che consente di collegare l'impianto del cliente finale alla rete locale di distribuzione. Si parla invece di attivazione quando l'allacciamento è già stato eseguito e occorre solo far arrivare l'energia elettrica all'impianto di utenza.

 

Come richiedo una nuova connessione?

Se desideri che insieme all'allacciamento/connessione sia anche attivata la fornitura, contatta il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 984 400 (da rete fissa) oppure al +39 035 2819299 (da mobile) oppure via email scrivendo a servizioclienti@abenergie.it.

Invece, se desideri ottenere solamente l'allacciamento alla rete elettrica, ma non hai interesse ad attivare fin da subito la fornitura, puoi rivolgerti direttamente all'impresa distributrice locale.

Per trovare l'impresa distributrice competente per località: >> Ricerca operatori https://www.arera.it/ModuliDinamiciPortale/reportistica/compila.

 

Quanto costa una nuova connessione?

Per un nuovo allacciamento standard senza limiti di durata, è prevista la corresponsione dei seguenti importi:

  • un contributo forfettario per il distributore composto da:
  • quota distanza: la distanza è calcolata in linea retta tra la fornitura da allacciare e la più vicina cabina di trasformazione in servizio da almeno 5 anni. Per le abitazioni di residenza anagrafica con potenza disponibile fino a 3,3 kW, si applica, per qualunque distanza, una quota fissa; in caso di successivo aumento della potenza il distributore chiederà l'eventuale costo aggiuntivo anche per la quota distanza effettiva, se superiore ai 200 metri;
  • quota potenza: si calcola in base alla potenza disponibile. Per le forniture fino a 30 kW servite da un contatore con limitatore di potenza, la potenza disponibile è il 10% in più di quella indicata nella richiesta di allacciamento (potenza impegnata);
  • contributo fisso: copre i costi amministrativi sostenuti dal distributore per realizzare l'allacciamento.
  • un corrispettivo commerciale per costi di gestione a favore del fornitore pari ad € 73,00 (settantatre/00) oltre IVA di legge.

 

Il costo richiesto per l'allacciamento deve comunque essere indicato nel preventivo che viene inviato al cliente per la sua approvazione.

 

DISATTIVAZIONE (Energia Elettrica e Gas naturale)

 

Che cosa è la disattivazione della fornitura?

È l'operazione necessaria per cessare, attraverso la chiusura del relativo contatore, l'alimentazione materiale della fornitura di energia elettrica o del gas naturale (anche con l'apposizione di sigilli o con la rimozione del contatore).

 

Come richiedo la disattivazione della fornitura?

Puoi richiedere la disattivazione di una fornitura - elettrica o gas – contattando il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 984 400 (da rete fissa) oppure al +39 035 2819299 (da mobile) oppure via email scrivendo a servizioclienti@abenergie.it.

 

Quanto costa la disattivazione della fornitura?

Per le forniture elettriche, è prevista la corresponsione degli importi di seguito descritti:

  • un contributo per il distributore pari ad € 25,88 (venticinque/88) oltre IVA di legge esclusa (tariffa per l’anno 2023 stabilita da ARERA e soggetta a revisione annuale). Questo onere in quota fissa è stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con revisione annuale;
  • un corrispettivo commerciale per costi amministrativi del fornitore pari ad € 23,00 (ventitre/00) oltre IVA di legge.

Per le forniture di gas, è prevista la corresponsione degli importi di seguito descritti:

  • contributo per il distributore variabile ed indicato nel prezziario che ciascun distributore pubblica sul proprio sito internet;
  • un corrispettivo commerciale per costi di gestione a favore del fornitore pari ad € 23,00 (ventitre/00) oltre IVA di legge.

Gli importi saranno addebitati direttamente nella bolletta di chiusura.

 

Quali documentazioni ed informazioni occorrono per richiedere la disattivazione della fornitura?

Per chiedere la disattivazione della fornitura dovrai fornire:

  • Il Nome e Cognome o la Denominazione/Ragione sociale dell’intestatario della fornitura ed il relativo Codice Fiscale o la Partita Iva;
  • Il POD (per la fornitura elettrica) o il PDR (per la fornitura del gas)
  • Il Recapito telefonico e l’eventuale indirizzo email dell’intestatario della fornitura.

Quanto tempo ci vuole per disattivare la fornitura di energia elettrica o gas?

I tempi di evasione della richiesta di disattivazione sono stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

La pratica viene inoltrata al Distributore entro 2 giorni dalla ricezione della documentazione completa, correttamente compilata e sottoscritta ed evasa dal Distributore, in caso di ammissibilità, entro 5 giorni lavorativi, salvo impedimenti tecnici.

 

VARIAZIONE DELLA POTENZA IMPEGNATA (Energia Elettrica)

 

È possibile richiedere la variazione della potenza impegnata?

Si, è possibile richiedere sia un aumento sia una riduzione della potenza impegnata, a seconda delle proprie effettive esigenze.

 

Come richiedo la variazione della potenza impegnata?

Puoi richiedere la variazione della potenza impegnata contattando il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 984 400 (da rete fissa) oppure al +39 035 2819299 (da mobile) oppure via email scrivendo a servizioclienti@abenergie.it.

 

Quanto costa la variazione della potenza impegnata?

Per le richieste di variazione della potenza impegnata, il cliente è tenuto a corrispondere i seguenti importi.

 

Per le richieste di riduzione della potenza impegnata:

  • un contributo fisso per il distributore pari a € 25,88 (venticinque/88) oltre IVA di legge (tariffa per l’anno 2023 stabilita da ARERA e soggetta a revisione annuale) per le utenze in bassa tensione (per le utenze domestiche, fino al 31 dicembre 2023 questo contributo non è dovuto);
  • un corrispettivo commerciale per costi di gestione a favore del fornitore pari ad € 73,00 (settantatre/00) oltre IVA di legge.

 

Per le richieste di aumento della potenza impegnata:

  • per il distributore, un contributo fisso pari a € 25,88 (venticinque/88) oltre IVA di legge (tariffa per l’anno 2023 stabilita da ARERA e soggetta a revisione annuale) per le utenze in bassa tensione (per le utenze domestiche, fino al 31 dicembre 2023 questo contributo non è dovuto) ed un contributo variabile per ogni kW di potenza aggiuntiva richiesta. Tale contributo variabile è pari a 71,04 euro per ogni kW di potenza aggiuntiva richiesta per le utenze in bassa tensione; per le utenze domestiche, fino al 31 dicembre 2023 questo valore è ridotto a 56,16 euro se il nuovo livello di potenza disponibile non è superiore a 6 kW, e non è dovuto se l'aumento viene richiesto dopo una diminuzione della potenza, per ripristinare il livello di potenza precedente.
  • un corrispettivo commerciale per costi di gestione a favore del fornitore pari ad € 73,00 (settantatre/00) oltre IVA di legge.

Gli importi saranno addebitati direttamente nella prima bolletta utile.

NB Per le forniture con potenza disponibile superiore a 6 kW, il venditore trasmette la richiesta al distributore; entro i successivi 15 giorni lavorativi  ed il distributore formula un preventivo al venditore, che lo trasmette al cliente. Se il cliente lo accetta, il distributore esegue la prestazione entro i tempi indicati nel preventivo stesso.

 

Quanto tempo occorre per ottenere la variazione della potenza impegnata?

I tempi di evasione della richiesta di variazione sono stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

La richiesta di variazione viene inoltrata da ABenergie® di Gas and Power Sr al Distributore entro 2 giorni dalla ricezione della documentazione completa, correttamente compilata e sottoscritta ed evasa dal Distributore, in caso di ammissibilità, entro 5 giorni lavorativi, salvo impedimenti tecnici. Fanno eccezione, le richieste di variazione soggette a preventivo per le quali i tempi di esecuzione della prestazione sono indicati nel preventivo stesso.

 

 

 

 

Cos’è il GDPR?

Con l’acronimo GDPR si indica il General Data Protection Regulation, ovverosia il Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali n.679/2016, che detta disposizioni innovative per quel che concerne la protezione dei dati personali delle persone fisiche, o più semplicemente, tutela la privacy degli stessi in senso lato. Fra le molteplici novità, rinveniamo l’introduzione del ruolo del Data Protection Officer, tradotto come Responsabile della Protezione dei Dati, il quale ha il compito, mediante un comportamento proattivo (keyword del Regolamento medesimo) di fornire linee guida all’Impresa, presso la quale è stato nominato, affinchè questa tratti i dati personali delle persone fisiche (interessati) in assoluta conformità con le disposizioni del GDPR. Quest’ultimo introduce inoltre il fondamentale principio di Accountability, che potremmo tradurre come Responsabilizzazione, che vuole che l’Impresa indirizzi il suo operato, con un comportamento proattivo, verso una maggiore sensibilizzazione riguardo la tutela della privacy, dimostrando di aver adottato tutte quelle misure operative e tecniche che si rivelino efficaci ed adeguate per salvaguardare i dati trattati, mitigando il rischio di possibili data breach (vedasi punto dedicato). Ricordiamo infine che, ai sensi dell’articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), il GDPR, essendo un Regolamento, ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è immediatamente applicabile a far data dal 25/05/2018.

Come vengono definiti i dati personali nel GDPR?

L’articolo 4 del GDPR definisce il dato personale come “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”. Il Regolamento dedica particolare attenzione a varie tipologie di dati personali che, per loro peculiare vulnerabilità e delicatezza, necessitano un’adeguata protezione, potendo essere trattati in modo lecito solo se ricorrono determinate condizioni, tassativamente indicate all’articolo 6 del GDPR. Stiamo parlando dei dati c.d. particolari. Ai sensi dell’articolo 9 del GDPR, per dati particolari, che il D.lgs.n.196/2003 (Codice Privacy) definiva sensibili, sono da intendersi quelle informazioni con cui si rivelino le origini razziali o etniche, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale del soggetto del quale si trattano i dati, che il GDPR definisce come “interessato”. Per dati giudiziari intendiamo invece quei dati personali che rivelino se l’interessato stia subendo un processo, stia difendendo un suo diritto in giudizio, sia indagato, oppure ancora abbia subito condanne civili o penali.

Cosa si intende per trattamento dei dati personali?

Ai sensi dell’articolo 4 del GDPR, sappiamo che per trattamento dei dati personali si intende qualsivoglia operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati, che si applichino a dati personali o insieme di dati personali. La raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione sono le principali operazioni, come elencate dal secondo comma del sopraccitato articolo, mediante le quali si effettua il trattamento dei dati personali.

Che caratteristiche deve avere il trattamento?

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 5 del GDPR, il trattamento dei dati personali deve essere informato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e deve essere effettuato perseguendo finalità determinate, esplicite e legittime. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto di tre fondamentali principi : il principio cosiddetto della minimizzazione dei dati, il quale vuole che i dati stessi siano adeguati, pertinenti e raccolti limitatamente alle sole finalità per le quali sono trattati, il principio dell’esattezza, per il quale i dati trattati devono esatti e, se necessario, aggiornati, venendo adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati che si rivelino inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati, ed infine il principio cosiddetto della limitazione della conservazione, il quale vuole che i dati siano conservati in una forma tale da consentire l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati stessi sono trattati.

L’informativa all’interessato

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, sappiamo che in caso di raccolta di dati personali il Titolare del trattamento dovrà fornire all’interessato un’informativa nella quale si indichi: il Titolare del trattamento dei dati personali, il responsabile del trattamento, il responsabile della protezione dati (ove designato o designabile), l’oggetto del trattamento e le modalità mediante le quali il medesimo verrà applicato, le finalità che il trattamento perseguirà e la
base giuridica sulla quale lo stesso poggia, i destinatari della comunicazione dei dati personali, il periodo di conservazione dei dati personali oggetto del trattamento, ed i diritti esercitabili dagli interessati.

Il consenso al trattamento dei dati personali

Per il trattamento di alcune tipologie di dati personali, data la loro delicatezza, viene richiesto espresso ed esplicito consenso dell’interessato. Il consenso tuttavia non è la sola base giuridica su cui poggia il trattamento poiché vi sono varie ipotesi, disciplinate dall’articolo 6 del GDPR, che consentono di effettuare in maniera lecita il trattamento dei dati personali di una persona fisica. Si pensi per esempio all’ipotesi in cui il trattamento dati si riveli necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte contraente (es. Proposta di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale), oppure al caso in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo o di obblighi legali cui è sottoposto il titolare del trattamento (es. Disposizioni impartite da autorità e/o da organi di vigilanza e di controllo, per finalità correlate all’accertamento e repressione dei reati), o all’ipotesi in cui il trattamento si riveli necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare del trattamento. Tutte le ipotesi appena descritte costituiscono, ai sensi dell’articolo 6 del GDPR, fondamenti di liceità del trattamento dei dati personali conforme al Regolamento Europeo n.679/2016.

Chi è il Responsabile del trattamento?

Ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, Responsabile del trattamento è il soggetto che effettua il trattamento per conto del Titolare del trattamento. Tale ruolo può essere esperito da una persona fisica, una persona giuridica, dalla pubblica amministrazione o da qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali.

Chi è il Responsabile per la protezione dei dati?

Il Data Protection Officer o più semplicemente DPO, in italiano Responsabile della Protezione dei Dati o più semplicemente RPD, è un’innovativa figura introdotta dal GDPR, disciplinata dall’articolo 37 del Regolamento medesimo. Possiamo avere DPO di nomina cosiddetta interna, rinvenibile quando l’impresa individua fra i suoi dipendenti una figura che dia garanzia di affidabilità, competenze e preparazione idonee per garantire il trattamento dei dati in conformità con il GDPR, oppure DPO di nomina esterna, che si ha quando l’Impresa, si affida ad un professionista dotato di esperienza e competenze specifiche, il quale fornisce linee guida all’impresa di riferimento per la completa attuazione del GDPR. Indipendentemente dalla natura della nomina, possiamo definire il DPO come una figura indipendente poiché questi funge da raccordo fra l’Autorità Garante della Privacy e le singole Imprese, operando pertanto a difesa del diritto degli interessati ad ottenere un trattamento dei propri dati conforme al GDPR.

Cosa si intende per Data Breach?

Con l’espressione Data Breach si intende la violazione di sicurezza “che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”. In tali casi, il Titolare del trattamento dovrà tempestivamente informare l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tale comunicazione avviene mediante notifica che, ai sensi dell’articolo 33 del GDPR, dovrà contenere una descrizione chiara, semplice ed immediata della violazione e della tipologia di dati oggetto della violazione medesima, ed infine descrivere le misure che il Titolare del Trattamento ha adottato o intende adottare per limitare i danni prodotti dalla violazione. Tale obbligo di comunicazione non si applica quando il Titolare del trattamento, valuta come lieve la violazione intervenuta, potendo quindi astenersi dal notificare agli interessati l’avvenuta data breach. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, tuttavia, potrà comunque imporre al Titolare del trattamento di informare gli interessati della violazione avvenuta, a seguito di sua autonoma valutazione sulla gravità della violazione intervenuta.

Quali diritti può esercitare l’interessato?

A tutela dei propri dati, il GDPR riconosce agli interessati i seguenti diritti:

Diritto di accesso
Esercitando questo diritto, lei potrà ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento in corso.

Diritto di rettifica
Esercitando questo diritto, lei potrà ottenere la rettifica (cioè la modifica, l’integrazione o l’aggiornamento) dei dati personali inesatti che la riguardano, in caso di inesattezza, incompletezza od obsolescenza.

Diritto di cancellazione (c.d. diritto all’oblio)
Esercitando questo diritto, lei potrà ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano. Il Titolare del trattamento provvederà alla cancellazione degli stessi senza ingiustificato ritardo se:
a) i dati personali che la riguardano non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;
b) in qualità di interessato, lei abbia revocato il consenso su cui si basa quel trattamento e non sussiste altra base giuridica a fondamento dello stesso
c) in qualità di interessato, lei si sia opposto al trattamento e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
d) i suoi dati personali siano stati trattati illecitamente;
e) i suoi dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

Diritto di limitazione del trattamento
Tale diritto le consente di limitare il trattamento dei suoi dati a quanto necessario alla conservazione dei dati medesimi. In qualità di interessato, potrà ottenere la limitazione del trattamento al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
a) In caso di contestazione dell’esattezza dei suoi dati, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l’esattezza dei dati che la riguardano;
b) Il trattamento è illecito e lei ha richiesto la limitazione dell’utilizzo degli stessi;
c) Benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono per lei necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

Diritto di opposizione
Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali che sia basato sull’interesse legittimo del Titolare, compresa la profilazione. Ha, inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

Diritto alla portabilità dei dati
Esercitando questo diritto, lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i suoi dati personali forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Nell’esercitare i suoi diritti relativamente alla portabilità dei dati, ha altresì il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.

Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo
Ove necessario, lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per tutelare i diritti descritti.

Diritto alla revoca del consenso
Esercitando tale diritto, lei potrà revocare il consenso prestato in relazione a tutti i trattamenti che si basano su di esso.

È possibile revocare il consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali?
Lei potrà revocare in qualsiasi momento il consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali, semplicemente inviando una richiesta in tal senso alla casella di posta privacy@gas-and-power.com ovvero accedendo all’area riservata predisposta sul sito internet www.abenergie.it