My ABEnergie

Diritti del consumatore

In questa sezione trovi tutte le informative relative ai tuoi diritti come consumatore e cliente. Per ulteriori esigenze puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti.

 

GRUPPO ABENERGIE - Notificazione ex art. 22 CCII a valere anche quale notificazione ai sensi della Legge 53 del 1994
 

Egregi Signori,

 

si prega di prendere visione dei seguenti documenti: 

 

(i)             ricorso ex art. 22, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii. (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”), depositato in data 29.2.2024 nell’ambito del procedimento n. 2931/2024 V.G. instaurato dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione XIV Civile, Giudice dott. Claudio Tedeschi, quale file denominato “Ricorso art. 22, comma 1, lett. d) CCII.pdf”; 

(ii)           provvedimento depositato in data 11.3.2024 nell’ambito del procedimento n. 2931/2024 V.G. instaurato dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione XIV Civile, Giudice dott. Claudio Tedeschi, quale file denominato “provvedimento 11.3.2024.pdf”; 

(iii)         memoria di chiarimenti depositata in data 15.3.2024 nell’ambito del procedimento n. 2931/2024 V.G. instaurato dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione XIV Civile, Giudice dott. Claudio Tedeschi, quale file denominato “memoria di chiarimenti 15.3.2024.pdf”; 

(iv)          provvedimento di fissazione udienza depositato in data 22.3.2024 nell’ambito del procedimento n. 2931/2024 V.G. instaurato dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione XIV Civile, Giudice dott. Claudio Tedeschi, quale file denominato “decreto di fissazione udienza 22.3.2024.pdf”;

Di seguito è possibile scaricare i documenti cliccando sul link:

 

Ricorso art. 22, comma 1, lett. d) CCII

 

Provvedimento 11.3.2024

 

Memoria di chiarimenti 15.3.2024

 

Decreto di fissazione udienza 22.3.2024


 

 

linea-sfumata-sito-AB2
 

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALLE ALLUVIONI DEL MESE DI MAGGIO 2023 - PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO

 

Con Delibera 390/2023/R/com, l’ARERA ha introdotto la possibilità di richiedere una proroga della sospensione dei termini di pagamento fino alla data del 31 ottobre 2023, limitatamente alle forniture di gas o energia elettrica asservite ad abitazioni/sedi che risultino compromesse nella propria integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023.

 

I soggetti beneficiari della sospensione potranno entro il 31 agosto 2023 (o comunque entro la data di conclusione del periodo di sospensione) richiederne l’estensione, inoltrando il modello di Dichiarazione sostitutiva di atto notorioscaricabile qui, ad uno dei seguenti recapiti (inserendo nell’oggetto “Proroga della sospensione dei termini di pagamento”):

 

• servizioclienti@abenergie.it.

• servizio.clienti@pec.abenergie.it

 

La dichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata e corredata di copia di documento di riconoscimento.

 

linea-sfumata-sito-AB2

DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI MAGGIO 2023 (EMILIA ROMAGNA, MARCHE E TOSCANA) 

In riferimento agli eventi meteorologici di maggio 2023 in Emilia Romagna, Marche e Toscana, abbiamo recepito le misure straordinarie previste a sostegno delle popolazioni interessate dalla situazione emergenziale.

Nel dettaglio, Arera (con le delibere 216/2023/R/com e 267/2023/R/com) ha disposto per il periodo di 4 mesi dal 01.05.2023 al 31.08.2023 - per tutte le utenze e forniture (sia domestiche che business) site nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23, ha disposto:

 

- la sospensione dei termini di pagamento delle bollette e di ogni altra richiesta di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 (ivi comprese le fatture relative ai corrispettivi previsti per le prestazioni di allacciamentoattivazionedisattivazionevoltura o subentro);

- la sospensione delle azioni di sospensione della fornitura per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto in caso di morosità (anche se maturata prima del 1° maggio 2023);

- la rateizzazione automatica (a decorrere dal 1° settembre) delle bollette non pagate, in 12 mesisenza interessi. Le singole rate devono essere di importo costante non inferiore a 20 euro e seguiranno la periodicità della fatturazione. La rateizzazione non è prevista se l’importo complessivo da rateizzare è inferiore a 50 euro.


In ogni caso, qualora si preferisca ridurre la propria spesa futura, è sempre possibile pagare fin da subito le bollette sospese e rinunciare alla rateizzazione e/o richiedere un piano di durata inferiore.

 

Si ricorda infatti che - decorso il periodo di sospensione dei termini di pagamento - resta in capo al cliente finale l’obbligo di corrispondere all’esercente l’importo delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, usufruendo delle misure di rateizzazione senza interessi disposte dall’Autorità.

 

Per eventuali comunicazioni relative al punto di fornitura originario, ovvero all’utenza originaria interessata dagli eventi alluvionali, nonché comunicare l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture o avvisi di pagamento, è possibile contattare il nostro Servizio Clienti

 

SISMA – ITALIA CENTRALE

A seguito della Legge n. 21/2021 (che ha convertito il Decreto-legge Milleproroghe 2020), l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) con le Del. 111/2021  e  Del. 34/2022/R/ ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni dei Comuni  interessati dal sisma Italia Centrale (allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16) con riferimento:

  • alle forniture localizzate in una «zona rossa» e alle soluzioni abitative di emergenza (SAE/MAPRE); in questo caso la proroga delle agevolazioni si applica automaticamente;
  • alle forniture relative a immobili inagibili; per ottenere le agevolazioni, i clienti titolari delle forniture dovranno comunicare lo stato di inagibilità dell'abitazione entro il 30 aprile 2021 agli uffici locali di Agenzia delle Entrate e INPS, come previsto dalla legge, ed entro il 30 giugno 2021 anche al proprio venditore, inviando apposito modulo


Inoltre la Delibera ARERA 111/2021:

  • posticipa al 31 dicembre 2021 il termine ultimo di emissione della fattura di conguaglio; la fattura dovrà contabilizzare le agevolazioni spettanti;
  • proroga, per le utenze relative al sisma Italia Centrale, la dilazione della rateizzazione della fattura di conguaglio fino ad un periodo massimo di 120 mesi.

 
 

SISMA - ISCHIA

 

A seguito della Legge n. 21/2021 (che ha convertito il Decreto-legge Milleproroghe 2020), l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) le Del. 111/2021  e  Del. 34/2022/R/ ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni tariffarie a favore delle utenze inagibili localizzate nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpite dal sisma del 21 agosto 2017.

 

Per ottenere le agevolazioni,  i clienti titolari delle forniture dovranno comunicare lo stato di inagibilità dell'abitazione entro il 30 aprile 2021 agli uffici locali di Agenzia delle Entrate e INPS, come previsto dalla legge, ed entro il 30 giugno 2021 anche al proprio venditore, inviando il modulo disponibile qui a servizioclienti@abenergie.it.  

 

 

linea-sfumata-sito-AB2

 

BONUS SOCIALE

Per le famiglie numerose e per quelle a basso reddito è prevista una riduzione da applicare sulle bollette dell’energia elettrica e del gas, chiamata Bonus Sociale.
Il Bonus Sociale è stato introdotto dal Governo Italiano e reso operativo dall’AEGG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas).

 

Dal 1° gennaio 2021, per ottenere i bonus per disagio economico relativamente alla fornitura di energia elettrica e di gas naturale i cittadini non dovranno più presentare l’apposita domanda presso i Comuni o i CAF; infatti, ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (senza necessità di presentare domanda) le seguenti tipologie di bonus:

  • il bonus elettrico per disagio economico
  • il bonus gas

 

La nuova modalità di erogazione del bonus per disagio economico sarà operativa, secondo le tempistiche previste dalla delibera ARERA n. 63/2021/R/com, a partire dal secondo semestre 2021 e saranno riconosciute, con accredito in bolletta, anche le eventuali quote già maturate relative ai precedenti mesi dell'anno; così come meglio disciplinato dalla Delibera n.257/2021/R/com consultabile sul sito di Arera a questo link.
 

Non verrà invece erogato automaticamente il bonus elettrico per disagio fisico il quale continuerà ad essere gestito da Comuni e/o CAF.

Per l'accesso al bonus per disagio fisico nulla cambia dal 1° gennaio 2021: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali dovranno continuare a fare richiesta presso i Comuni e/o i CAF delegati. Per tutte le informazioni riguardanti il bonus elettrico per disagio fisico visita il seguente link.

 

 

BONUS ELETTRICO

Che cos'è il bonus elettrico per disagio economico?

Il "bonus elettrico" è una riduzione applicata alle bollette dell’energia elettrica, introdotta dal Governo con l'obiettivo di sostenere le famiglie numerose e le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua.

 

Chi ne ha diritto?

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, appartenenti ad una delle seguenti situazioni:

  • ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • ad un nucleo famigliare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • ad un nucleo famigliare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

 

Come si ottiene il bunus elettrico per disagio economico?

Per ottenere il bonus è necessario che uno dei componenti del nucleo familiare ISEE sia intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)

 

Per ulteriori informazioni consulta il seguente link al sito dell'Autorità.

 

 

BONUS GAS

Che cos'è il bonus gas?

Dal 15 dicembre 2009 è attivo il “bonus sociale gas”. È una forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie numerose e le famiglie in condizione di disagio economico, per garantire loro un risparmio sulla spesa annua per il gas.

 

Chi ne ha diritto?

Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, appartenenti ad una delle seguenti situazioni:

  • ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • ad un nucleo famigliare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • ad un nucleo famigliare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

 

Come si ottiene il bonus gas?

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva. 

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

 

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui il bonus gas, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi ne debbano presentare domanda.

 

Per ulteriori informazioni consulta il seguente link al sito dell'Autorità.

 

 

linea-sfumata-sito-AB2

 

 

REGIMI DI COMPENSAZIONE PER CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato, in allegato alla delibera 402/2013/R/com, il testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione per clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas. 

Per maggiori informazioni consulta il sito dell'Autorità.

 


linea-sfumata-sito-AB2

 

 

INFORMATIVA SULLE IMPOSTE

I dettagli sulle imposte relative all'energia elettrica e il gas naturale, sono disponibili sul sito dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) al seguente link: https://www.arera.it/it/prezzi.htm

 

 

linea-sfumata-sito-AB2
 

 

INFORMATIVA ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

Scarica l'informativa sull'assicurazione clienti finali gas

 

 

linea-sfumata-sito-AB2
 

PIANO ENERGENZA SISTEMA NAZIONALE GAS NATURALE

Con Decreto del 18 ottobre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 ottobre 2017), il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato il Piano di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante ciascun periodo invernale o a inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale.

Il Piano di Emergenza si fonda sui tre differenti livelli di crisi stabiliti dal Regolamento UE n.994/2010 (preallarme, allarme, emergenza) per ognuno dei quali sono identificate le misure da adottare al verificarsi della situazione di criticità.

Il Piano di Emergenza definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi e individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell’energia elettrica responsabili della loro attuazione.
In particolare si informano i clienti industriali della possibilità che venga loro richiesta la riduzione o l’interruzione della fornitura di gas in base alle misure di contenimento della domanda previste nel Piano di Emergenza.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

 

linea-sfumata-sito-AB2

 

 

ACCERTAMENTI SICUREZZA POST CONTATORE

La Delibera 40/14 e s.m.i. dell’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l'obbligo di accertamento documentale della sicurezza per gli impianti interni di utenza alimentati a gas per mezzo di reti e le procedure necessarie per l’attivazione della fornitura, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.

La delibera si applica a tutti gli impianti interni di utenza alimentati a gas per mezzo di reti con esclusione di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali.

 

L'inizio della erogazione del gas è subordinato all'esito positivo dell'accertamento di conformità della documentazione di sicurezza attestante la rispondenza dell'impianto di utenza alle vigenti disposizioni.

La modulistica deve essere compilata e sottoscritta dal cliente e dall'installatore, ciascuno per le parti di propria competenza e trasmessa alla società di distribuzione.

Il cliente finale dovrà consegnare al distributore i moduli H e I che potrà scaricare qui, debitamente compilati e firmati.

L'accertamento è di competenza delle società di distribuzione, tenuta all’obbligo di subordinare l'inizio dell'erogazione del gas all'esito positivo dell'accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell'impianto.

 

Fino al 30 giugno 2014 gli impianti sottoposti ad accertamento documentale sono stati solo quelli di nuova realizzazione (“impianti nuovi”), ma dal 1° luglio 2014 anche gli “impianti modificati o trasformati” (sotto descritti in dettaglio) sono sottoposti ad accertamento prima di procedere alla riattivazione della fornitura gas. 
 

Le imprese di Distribuzione di gas devono quindi effettuare l’accertamento documentale, oltre che sui nuovi impianti, sulle richieste di attivazione o riattivazione della fornitura dei seguenti impianti:

  • impianti di utenza trasformati (interventi legati alla ristrutturazione dell’immobile quali ad es. spostamento degli apparecchi utilizzatori o spostamento della tubazione interna a valle del contatore);
  • impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione (alimentazione da bombole);
  • impianti riattivati in seguito alla sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell’impresa di Distribuzione;
  • impianti riattivati in seguito alla sospensione per cambio di contatore su richiesta del Cliente finale per variazione della portata complessiva dell’impianto;
  •  impianti riattivati in seguito alla sospensione su richiesta del Cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto.

 

Lorem initius...